Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-segundo e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) Se sei rimasto vittima di un reato informatico https://redhotbookmarks.com/story18459296/fascinaci%C3%B3n-acerca-de-reato-clandestinit